la Mediazione | Regolamento


REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE


La Saca s.r.l. il 17 ottobre 2011, visti il D.lgs. 28/2010, il D.M. 180/2010 e la Direttiva Europea n.52/2008, adotta, a seguito del D.M. 145/2011, il seguente regolamento:

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
1. La Conciliazione è un procedimento per la risoluzione consensuale delle controversie mediante l’intervento di un terzo neutrale, imparziale ed indipendente -il Mediatore- che non è giudice né arbitro e che facilita la negoziazione tra le parti.
2. Il presente regolamento si ispira ai principi di trasparenza, informalità, rapidità e riservatezza, nonché ai principi indicati nell’art.3 del D.lgs. 28/2010, nel D.M. 180/2010 e nella Direttiva Europea n.52/2008.
3. Il presente regolamento è applicabile alla conciliazione di controversie di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili.

Art. 2 - ACCESSO AL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE
1. La parte o le parti che intendono promuovere il procedimento di Conciliazione presso l’Organismo devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata, anche sulla base del modello predisposto e pubblicato sul sito www.sacaconciliazione.it, indicando i propri dati (compreso un recapito anche telematico dove ricevere le comunicazioni), quelli delle altre parti, nonchè l’oggetto e le ragioni della pretesa ed i documenti che intendono depositare.
2. Le parti possono depositare domande di conciliazione congiunte.
3. Il deposito della domanda di conciliazione costituisce accettazione del regolamento e dei suoi allegati.
4. Il deposito della domanda può avvenire attraverso la consegna materiale presso la sede dell’organismo ad opera della parte personalmente o di un suo delegato ovvero a mezzo invio per posta elettronica certificata ovvero a mezzo servizio postale o corriere ovvero a mezzo telefax.
5. Con la domanda deve essere depositata anche la prova dell’avvenuto versamento di cui al successivo art.9 comma 2.

Art. 3 - SEGRETERIA E COMITATO DIRETTIVO
1. Il Comitato Direttivo è il responsabile dell’organismo di conciliazione, sovrintende al servizio di conciliazione, nomina e sostituisce il Mediatore, fissa la data del primo incontro dispone la sospensione, riassunzione ed estinzione del procedimento, determina l’importo dovuto da ciascuna parte a titolo di indennità per lo svolgimento del procedimento, e ad esso spettano tutti i poteri attribuiti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L’organizzazione del procedimento avviene a cura della Segreteria dell’Organismo. La Segreteria amministra il servizio di conciliazione; coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica a favore delle parti interessate.
3. Una volta depositata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento, debitamente registrato e numerato nel registro degli affari di conciliazione, e a trasmetterlo al Comitato Direttivo. Nel fascicolo verranno di volta in volta inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
4. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di tutela della riservatezza e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, saranno accessibili alle parti.
5. La Segreteria contatterà, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione -anche a cura della parte istante-, le parti interessate, comunicando il nome del Mediatore, la domanda di conciliazione, la data del primo incontro, l’importo delle spese di conciliazione a loro carico, ed informandole che possono depositare una memoria contenente l’esposizione dei fatti, le loro eventuali pretese e l’indicazione dei documenti che intendono esibire, che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di conciliazione il giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116, co.2, c.p.c.. e che, nel caso di cd. mediazione obbligatoria il giudice nel successivo eventuale giudizio potrà condannare la parte costituita che senza giustificato motivo non abbia partecipato alla mediazione al pagamento di una indennità a favore dello Stato (e) pari al contributo unificato dovuto per quel giudizio.

Art. 4 - REGISTRO AFFARI DI CONCILIAZIONE
1. È istituito un registro, anche informatico, degli affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 5 - RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA
1. Al procedimento di conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito dei poteri di partecipare alla mediazione e di conciliare. La procura deve essere in forma scritta ed alla stessa deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del delegante. La parte potrà farsi assistere da professionisti di sua fiducia dei quali dovrà indicare nominativo, qualifica professionale e recapito.
2. La parte istante dovrà fornire alla Segreteria tutti i dati e i recapiti necessari per permettere alla Segreteria stessa di darne immediata comunicazione alle altre parti.

Art. 6 - IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE
1. Il procedimento di conciliazione si terrà presso le sedi dell’Organismo ovvero nel luogo designato congiuntamente dalle parti (anche per singoli atti) con il consenso del mediatore e del responsabile dell’organismo e previa anticipazione delle spese dell’Organismo e del Mediatore che si rendessero necessarie.
2. Prima dell’inizio del primo incontro, tutte le parti dovranno aver provveduto ai versamenti delle indennità, così come disciplinato dal successivo art.9 in conformità al D.M. 180/2010.
3. Il Mediatore informa le parti delle conseguenze previste dal D.lgs. 28/2010 in caso di mancata accettazione della proposta di conciliazione, così come previsto anche nel presente regolamento all’art.7, co.1 lett.a, nonchè dei benefici fiscali connessi all’utilizzo del procedimento di conciliazione come indicato al successivo art.10 o comunque previsti dalla normativa vigente.
4. Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedimento, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il Mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi. Il Mediatore forma verbale per ogni incontro. Alla mediazione possono assistere uno o due conciliatori o aspiranti tali, a titolo di tirocinio.
5. Il Mediatore svolge l’incontro di mediazione anche nell’ipotesi che alla stessa partecipi la sola parte istante.
6. Per la natura della lite ovvero nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Comitato Direttivo può nominare uno o più conciliatori ausiliari. Quando ciò non sia possibile, il Comitato Direttivo su richiesta congiunta delle parti, che ne sosterranno il relativo costo secondo i compensi previsti dal D.P.R. n.115/02, nomina un consulente tecnico, secondo le indicazioni del Mediatore e iscritto all’albo dei consulenti e dei periti presso il tribunale dove ha sede l’Organismo.
7. Il Comitato Direttivo designa quale Mediatore, direttamente ovvero in sostituzione di quello già designato, il Mediatore che le parti di comune accordo indicano purchè iscritto nel proprio registro dei conciliatori ovvero in quello di altro organismo con il quale sia stato stretto un accordo ai sensi del successivo art.15.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento ed il suo esito sono regolati dalla normativa vigente, pertanto:
a. Se l’accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, se tutte le parti congiuntamente lo richiedono, il procedimento di mediazione, ove non sia raggiunto l’accordo, si conclude con una proposta del Mediatore rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali é disposta a conciliare. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art.13 del D.lgs. 28/2010.
b. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
c. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto; le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto e nel termine di giorni sette, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
d. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al Mediatore possono essere valutate dal giudice ai sensi dell’art.116, co.2, c.p.c.. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui e ferma l’applicazione degli artt.92 e 96 c.p.c., può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente. Il giudice, inoltre, può condannare la parte costituita che non ha partecipato senza giusto motivo ad una mediazione obbligatoria al pagamento di una indennità a favore della cassa dello Stato pari al contributo unificato dovuto per quel giudizio.
e. Se la conciliazione riesce, é redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art.2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
f. Il verbale, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative e previo accertamento della sua regolarità formale, é omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti e le spese del Pubblico Ufficiale sono ulteriori rispetto a quanto dovuto a titolo di indennità per lo svolgimento del procedimento di conciliazione.
g. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione o la loro impossibilità a sottoscrivere. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di conciliazione.
h. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio (secondo il modello allegato sub c) regolamento); copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile del Ministero della Giustizia, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
i. Fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le parti hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell’organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Art. 8 - DURATA DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi, ovvero a quella diversa prevista per le materie disciplinate da legislazioni speciali: il termine decorre dal deposito della domanda di conciliazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa ex art.5 D.lgs. 28/2010.
2. Il termine di quattro mesi non è soggetto a sospensione feriale.
3. Il termine di quattro mesi è prorogabile su accordo delle parti.

Art. 9 - SPESE ED ONORARI PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE.
1. L’indennità, che ai sensi del D.M. 180/2010 ricomprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, è stabilita dal responsabile dell’Organismo secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda di conciliazione e allegato sub A al presente regolamento.
2. Al momento della presentazione della domanda, la parte istante dovrà versare presso la Segreteria per le liti di valore fino ad €1.000,00 l’importo di €95,00 iva compresa e per le liti di valore superiore ad €1.000,00 l’importo di €50,00 iva compresa. Questi importi ricomprendono €50,00 per le spese di avvio del procedimento (determinate in misura fissa cioè a prescindere dal valore della lite) ed il resto a titolo di acconto delle spese di mediazione (che variano in relazione al valore della lite); se tuttavia le altre parti non partecipano alla mediazione, la parte istante non dovrà versare niente altro. Infatti, qualora le altre parti non partecipino alla mediazione, la parte istante è tenuta al pagamento solo delle spese di avvio pari ad €50,00 e delle spese di mediazione nella misura di €48,00 (se la lite è di valore fino ad €1.000,00) o di €60,00 (se la lite è di valore superiore ad €1.000,00) e così rispettivamente per complessivi €95,00 ovvero €50,00.
3. Prima dell’inizio del primo incontro, tutte le parti dovranno versare alla Segreteria dell’Organismo l’importo relativo all’indennità per lo svolgimento del procedimento.
4. Prima della sottoscrizione del verbale di cui all’art.11 D.lgs. 28/2010, le parti sono tenute a versare le eventuali integrazioni richieste dall’Organismo in relazione all’effettivo valore della lite così come emerso nel corso della mediazione (cfr. il tariffario allegato sub A).
5. In ogni caso, la mediazione si svolge anche in assenza del pagamento delle indennità; tuttavia, il diritto di accesso sarà consentito e la copia degli atti ed in particolare l’attestato di conclusione di procedimento e la copia del verbale di cui all’art.11 D.lgs. n.28/2010 verranno rilasciati solo dopo l’integrale pagamento delle indennità, così come espressamente previsto dall’art.16 comma 9, D.M.180/2010.
6. In relazione agli aumenti indicati dall’art.16 D.M.180/2010, la Saca applica solamente l’aumento del 25% previsto in caso di successo della mediazione.

Art.10 - BENEFICI FISCALI CONNESSI ALL’UTILIZZO DEL PROCEDIMENTO
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono disciplinati dalla vigente normativa fiscale; allo stato tale normativa è quella prevista dal D.lgs. 28/2010.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ai sensi dell’art.17, co.2, D.lgs. 28/2010.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di €50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente, ai sensi dell’art.17, co.3, D.lgs.28/2010.
4. Quando la conciliazione è condizione di procedibilità della domanda, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art.17, co.5, D.lgs. 28/2010.
5. Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di conciliazione presso l’Organismo è riconosciuto, in caso di successo della conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di €500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art.20 D.lgs n.28/2010. In caso di insuccesso il credito d’imposta è ridotto della metà ai sensi dell’art.20, co.1, D.lgs. 28/2010.

Art. 11 - IL MEDIATORE
1. Il Mediatore non decide la controversia, ma si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
2. Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l’Organismo.
3. Il Mediatore aderisce alle Norme del codice di comportamento per i conciliatori allegato sub B del presente regolamento.
4. Il Mediatore, prima del primo incontro, deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di imparzialità.
5. Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Al Mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera e del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
6. Al Mediatore si applica per il resto quanto prescritto dalla normativa di cui al D.lgs. 28/2010 e al D.M. 180/2010.
7. Il Mediatore, nell’espletamento del proprio incarico, si ispira ai seguenti principi:
a. L’incoercibilità: la parte non è obbligata a concludere la conciliazione né a partecipare alla trattativa, benché dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di conciliazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116, co.2, c.p.c., di cui al D.lgs. 28/2010.
b. L’imparzialità: il Mediatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti. Se esistono ragioni anche indirette di conflitto di interessi, il Mediatore deve astenersi dall’assumere l’incarico ed è responsabile del mancato assolvimento del dovere di imparzialità.
c. La diligenza: il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza connaturata all’incarico che ricopre, sia sotto il profilo tecnico, che deontologico, implicante il costante dovere di informativa nei confronti delle parti.
d. L’equità: l’accordo conciliativo dovrà sempre tendere a contemperare gli interessi di entrambe le parti, senza disparità e assicurando un reciproco grado di soddisfazione.
e. La salvezza: se le parti non raggiungono l’accordo, mantengono intatte le loro pretese e il diritto di promuovere l’azione presso le competenti sedi giudiziali.
f. L’autonomia: le parti possono condurre la trattativa nei modi che ritengono più opportuni e decidere il grado di incidenza dell’attività del Mediatore sulla formazione dell’accordo. Possono determinare liberamente il contenuto dell’accordo, secondo quella che ritengono essere la maggiore rispondenza ai loro interessi.
g. La rapidità: la conciliazione non ha tempi minimi di durata. L’accordo può essere raggiunto anche al primo incontro: in ogni caso, il procedimento di conciliazione non può durare più di quattro mesi.
h. L’economicità: le parti sono unicamente tenute a corrispondere l’indennità per lo svolgimento del procedimento, determinata dal Comitato Direttivo secondo il tariffario sub A e da versarsi alla Segreteria dell’Organismo.
i. La riservatezza: ii) chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o nell’ambito del procedimento di conciliazione è tenuto all’obbligo di riservatezza circa le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Con riferimento alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti; iii) le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della conciliazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio; iv) il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di conciliazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità a norma dell’art.10 del D.lgs. n.28/2010; v) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Art. 12 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Quando per qualsiasi motivo il Mediatore non può o non può più svolgere l’incarico, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione.
2. Il Mediatore ha l’obbligo di astenersi nelle ipotesi previste dall’art.51 c.p.c. ovvero per ragioni anche indirette di conflitto d’interesse, inoltre può astenersi per ragioni di convenienza. L’astensione è comunicata dal Mediatore al Comitato Direttivo che prevede a sostituirlo entro 5 giorni dalla comunicazione.
3. Ciascuna delle parti può chiedere al Comitato Direttivo la ricusazione del Mediatore nei casi in cui è fatto obbligo a questi di astenersi ai sensi dell’art.51 c.p.c. La richiesta di ricusazione deve essere presentata nel termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione della nomina ovvero dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il Comitato Direttivo provvede sulla richiesta entro 5 giorni.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ
1. Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l’Organismo.
2. L’Organismo di conciliazione ha stipulato, per i danni che possano derivare ai terzi, una polizza di assicurazione con massimale di €500.000,00 (cinquecentomila) a copertura di tutti i rischi collegati e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione.

ART. 14 – ELENCO DEI CONCILIATORI ACCREDITATI E CRITERI DI NOMINA
1. Presso la Segreteria dell’Organismo è depositato l’elenco dei Conciliatori accreditati, e formati sulla base degli standards definiti dalla normativa in vigore.
2. L’elenco è gestito e tenuto aggiornato dal Comitato Direttivo, secondo le disposizioni della normativa in vigore.
3. Per essere inserito nell’elenco dei Conciliatori accreditati, occorre essere in possesso dei requisiti di legge e sottoscrivere ed accettare il Codice di comportamento dei conciliatori e l’accordo giuridico ed economico del rapporto con l’organismo allegati sub B del presente regolamento.
4. Il Comitato Direttivo a suo insindacabile giudizio può accettare la domanda per essere inserito nell’elenco dei Conciliatori accreditati e sempre a suo insindacabile giudizio può cancellare un Mediatore da detto elenco.
5. Per ogni procedimento il Comitato Direttivo designa il Mediatore. Il Comitato Direttivo sceglie il Mediatore predisponendo una rosa di mediatori considerate le competenze che questi devono avere in relazione alla specifica controversia, in modo da garantire la loro imparzialità nonché l’idoneità e capacità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico; una volta predisposta la rosa, il Comitato Direttivo sceglie il Mediatore con il metodo del sorteggio e della turnazione.
4. Alle procedure di Conciliazione potranno assistere nel numero massimo di due e gratuitamente gli aspiranti conciliatori, in fase di formazione, od altri conciliatori al fine del tirocinio assistito; sia gli uni che gli altri dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Mediatore.
5. Il Comitato Direttivo può istituire separati elenchi dei conciliatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche.

Art.15 – ACCORDI CON ALTRI ORGANISMI
L’organismo di conciliazione può stringere accordi ai sensi del D.M. n.180/2010 con altri organismi al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di tali organismi, anche per singoli affari di mediazione, nonchè di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art.16 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento e i suoi allegati possono essere modificati dal Comitato Direttivo; le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento


TARIFFARIO


CRITERI DI COMPOSIZIONE DELL’INDENNITÀ AI SENSI DEL D.M. 180/2010, TENUTO CONTO DEL D.LGS. 28/2010

1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, come imposto dall’art.16 D.M. 180/2010.

2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo in misura fissa (cioè a prescindere dal valore della lite) di €50,00 comprensivo di iva.

3. Le spese di avvio sono dimezzate qualora la domanda di conciliazione sia presentata congiuntamente da tutte le parti.

4. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo determinato secondo la tabella che segue.

5. Il D.M. 180/2010 prevede che gli importi per le spese di mediazione subiscono una riduzione (in caso di mediazione cd. obbligatoria) e alcune maggiorazioni (in caso di formulazione delle proposte ad opera del Mediatore; in caso di particolare complessità della lite; in caso di successo della mediazione). La SACA, nel rispetto della citata normativa, ha esteso a tutti i tipi di mediazione la riduzione e, dunque, gli importi indicati nella tabella che segue sono unici a prescindere se la mediazione è obbligatoria, facoltativa, etc. e soprattutto sono particolarmente convenienti perchè in alcuni casi gli importi sono inferiori a quelli minimi fissati dal D.M. 180/2010 (beninteso il D.M. 180/2010 consente di derogare i minimi).
Quanto alle maggiorazioni, la SACA applica solo quella prevista in caso di successo della mediazione, escludendo così qualunque altra ipotesi di maggiorazione del 25%.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione e comunque viene poi calcolato dal responsabile dell’Organismo a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminabile si applica lo scaglione fino ad €250.000,00; quando invece vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il responsabile dell’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del Mediatore per l’intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di un collegio di conciliatori ovvero nel caso in cui il Mediatore sia sostituito ovvero formuli una proposta di accordo.

11. Gli importi indicati per le spese di mediazione nella Tabella che segue sono dovuti da ciascuna parte; peraltro le parti sono obbligate in solido tra loro al pagamento di detti importi.

Regolamento mediazione della Saca

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