la Mediazione | Tariffario


TABELLA DELLE TARIFFE


Domanda di mediazione

Importo da versare alla presentazione della domanda:                                 €50,00

Le indennità per la mediazione comprendono
  • le spese di avvio del procedimento (D.M. n.180/2010):           50,00

  • le spese di mediazione (D.M. n.180/2010): vengono determinate secondo il valore della lite. Ciascuna parte deve versare gli importi sotto elencati:
Spese di mediazione:

Valore della lite Spese Mediazione
(per parte, inclusa iva)
Fino a €1.000,00 €52,00
Da €1.001,00
fino a €5.000,00
€100,00
Da €5.001,00
fino a €10.000,00
€190,00
Da €10.001,00
fino a €25.000,00
€290,00
Da €25.001,00
fino a €50.000,00
€400,00
Da €50.001,00
fino a €250.000,00
valore indeterminabile
€660,00
Da €250.001,00
fino a €500.000,00
€950,00
Da €500.001,00
fino a €2.500.000,00
€1.850,00
Da €2.500.001,00
fino a €5.000.000,00
€2.550,00
Oltre €5.000.001,00 €3.950,00

Se le altre parti non partecipano alla mediazione, la parte istante è tenuta a pagare solo €107,00 (ovvero € 95,00 per le liti di valore fino ad € 1.000,00);

Modalità di pagamento:

- in Segreteria, con assegno N.T. intestato a SACA s.r.l.

- con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

  BANCA INTESA SAN PAOLO
  Iban IT48N0306903315100000003205

Vantaggi fiscali

In caso di successo della mediazione:
La normativa attuale accorda a ciascuna parte un credito di imposta fino ad €500,00. L’accordo conciliativo andato a buon fine non è soggetto a tassazione entro il limite di valore di €50.000,00,

In caso di insuccesso della mediazione:
La normativa attuale accorda a ciascuna parte un credito di imposta di €250,00.Questa evenienza prevede una tassazione  per il valore eccedente al credito di imposta riconosciuto.

Regolamento

Si riporta l’articolo 9 del Regolamento per le Procedure di Mediazione:

Art. 9 - SPESE ED ONORARI PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE.
1. L’indennità, che ai sensi del D.M. 180/2010 ricomprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, è stabilita dal responsabile dell’Organismo secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda di conciliazione e allegato sub A al presente regolamento.
2. Al momento della presentazione della domanda, la parte istante dovrà versare presso la Segreteria per le liti di valore fino ad €1.000,00 l’importo di €95,00 iva compresa e per le liti di valore superiore ad €1.000,00 l’importo di €50,00 iva compresa. Questi importi ricomprendono €50,00 per le spese di avvio del procedimento (determinate in misura fissa cioè a prescindere dal valore della lite) ed il resto a titolo di acconto delle spese di mediazione (che variano in relazione al valore della lite); se tuttavia le altre parti non partecipano alla mediazione, la parte istante non dovrà versare niente altro. Infatti, qualora le altre parti non partecipino alla mediazione, la parte istante è tenuta al pagamento solo delle spese di avvio pari ad €50,00 e delle spese di mediazione nella misura di €48,00 (se la lite è di valore fino ad €1.000,00) o di €60,00 (se la lite è di valore superiore ad €1.000,00) e così rispettivamente per complessivi €95,00 ovvero €50,00.
3. Prima dell’inizio del primo incontro, tutte le parti dovranno versare alla Segreteria dell’Organismo l’importo relativo all’indennità per lo svolgimento del procedimento.
4. Prima della sottoscrizione del verbale di cui all’art.11 D.lgs. 28/2010, le parti sono tenute a versare le eventuali integrazioni richieste dall’Organismo in relazione all’effettivo valore della lite così come emerso nel corso della mediazione (cfr. il tariffario allegato sub A).
5. In ogni caso, la mediazione si svolge anche in assenza del pagamento delle indennità; tuttavia, il diritto di accesso sarà consentito e la copia degli atti ed in particolare l’attestato di conclusione di procedimento e la copia del verbale di cui all’art.11 D.lgs. n.28/2010 verranno rilasciati solo dopo l’integrale pagamento delle indennità, così come espressamente previsto dall’art.16 comma 9, D.M.180/2010.
6. In relazione agli aumenti indicati dall’art.16 D.M.180/2010, la Saca applica solamente l’aumento del 25% previsto in caso di successo della mediazione.”




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