Che cosa è la mediazione, finalità e vantaggi
La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Finalità della mediazione è quella di risolvere i conflitti grazie all’intervento ed alla presenza di un soggetto terzo, neutrale, professionale ed esperto: il mediatore.
L’efficace opera del mediatore agevola il dialogo tra le parti e la costruttiva discussione sull’oggetto della lite, permette di individuare ed esaminare con attenzione tutte le molteplici e possibili soluzioni del conflitto, fino al raggiungimento di un accordo soddisfacente, voluto dalle parti e qualitativamente più vantaggioso per tutte.
La mediazione, inoltre, riduce i costi ed i tempi per i partecipanti, rispetto alla giustizia ordinaria.
La mediazione viene svolta in maniera strettamente privata e confidenziale, garantendo la riservatezza dei partecipanti ed evitando in tal modo la frustrazione del rapporto tra le parti, che invece è l’effetto inevitabile del ricorso alle azioni giudiziarie.
Nessun dato, infatti, riguardante la partecipazione alla mediazione verrà mai reso pubblico, neanche in caso di fallimento della procedura di conciliazione.
Che cosa è la conciliazione
La conciliazione è la composizione di una controversia – in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili – a seguito dello svolgimento dell’attività di mediazione.
Rapporto tra la conciliazione ed il giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria
Con il ricorso all’organismo di conciliazione le parti in nessun modo rinunciano alla difesa in giudizio dei propri diritti, in quanto in caso di fallita conciliazione, il verbale di mancata conciliazione contiene l’avvertenza che le informazioni rese dalle parti e le proposte formulate dal conciliatore non saranno utilizzabili nel corso del successivo giudizio.
Con la nuova normativa, dal prossimo marzo 2011 la mediazione è condizione di procedibilità per i futuri processi civili e commerciali; non è più solo un auspicio nell’ambito della riforma Giustizia, ma, il D.Lgs. n.28/2010, che ha introdotto l’obbligatorietà della mediazione, rappresenta una svolta storica nel nostro ordinamento.
Si tratta sicuramente di un passaggio non privo di difficoltà e di rischi per i professionisti, i quali dovranno essere abili e non sprecare un’occasione: la qualità del servizio e lo sviluppo di strutture dedicate alla conciliazione possono essere un elemento decisivo.
Pertanto, solo la qualificazione resa possibile dalla partecipazione ad adeguati percorsi formativi, con approfondimenti teorici, e l’esperienza pratica unita anche alla preparazione tecnica, può far sì che le nuove prospettive professionali riscontrino il successo cui la mediazione sembra essere destinata.
L’arbitrato
Le parti, sempre nell’esercizio dei poteri di autonomia negoziale, possono attribuire ad arbitri (giudici privati nominati da esse stesse) il potere di giudicare e risolvere una controversia tra loro insorta ed avente ad oggetto diritti disponibili. La decisione resa dagli arbitri (lodo) è vincolante per le parti. Nell’arbitrato, quindi, vi è l’esaltazione della libertà delle parti che, rinunciando alla giurisdizione dello Stato, accettano di sottomettersi al giudizio ed alla decisione di altre persone da loro scelte.